Regolamento didattico del Corso di laurea
Sommario
Art.1 – Norme generali
Art.2 – Ordinamento didattico
Art.3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)
Art.4 – Gestione del corso di studio
Art.5 – Comitato di Indirizzo
Art.6 – Ammissione al Corso
Art.7 – Programmazione e organizzazione della didattica
Art.8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità
Art.9 – Piani delle attività formative
Art.10 – Verifiche del profitto
Art.11 – Prova finale
Art.12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti
Art.13 – Studenti a tempo parziale
Art.14 – Mobilita degli studenti e opportunità all’estero
Art.15 – Opportunità per gli studenti
Art.16 – Orientamento e tutorato
Art.17 – Tirocini curriculari e placement
Art.18
– Obblighi degli studenti
N.B. I termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo, ma si riferiscono indistintamente a tutti i generi.
Art.1 – Norme generali
Presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è istituito, a decorrere dall’a.a. 2025-2026, il corso di laurea magistrale in Comunicazione e Intelligenza Artificiale, Classe delle lauree LM19. La denominazione in inglese del corso è Communication and Artificial Intelligence. La denominazione correntemente utilizzata è ComunIA.
Il corso è erogato in modalità convenzionale.
La durata normale del corso è stabilita in 2 anni.
Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.
Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea magistrale in Comunicazione e Intelligenza Artificiale, Classe delle lauree LM19. A coloro che hanno conseguito la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento
Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione,
almeno ogni tre anni.
Art.2 – Ordinamento didattico
Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio
ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di
Ateneo. L’ordinamento didattico, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso, è
approvato dal Ministero ai sensi dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con
decreto del Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
L’ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e
dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del
mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:
a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le
caratteristiche specifiche del percorso proposto;
b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studio e l’indicazione del dipartimento di riferimento;
c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei
titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare
conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
d) il profilo professionale dei laureati magistrali, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l’indicazione sulle modalità di
svolgimento;
f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico
disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell’articolo 10,
comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
g) le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento
didattico di Ateneo. I dettagli sui criteri per l’accesso e le modalità di valutazione sono delineati nel
presente regolamento;
h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. Per il conseguimento
della laurea magistrale deve essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo
studente sotto la guida di un relatore.
L’ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la
denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. L’ordinamento didattico
di un corso di laurea magistrale può prevedere la realizzazione di curricula anche al fine di favorire
l’iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo
comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Il consiglio di dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e
l’ordinamento del corso.
L’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Comunicazione e Intelligenza Artificiale è allegato al presente
regolamento.
Art.3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)
La struttura di riferimento del corso e le strutture associate provvedono annualmente a una riflessione sugli
obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e
consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi, delle professioni. Tale attività
possono essere svolte in collaborazione con corsi di studio area affine.
Il Corso di studio provvede inoltre a riesaminare l’impianto del corso di studio e i suoi effetti apportando le
necessarie modifiche, a definire l’offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.
Il Coordinatore, coadiuvato dal Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità e dal Manager
didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell’accreditamento del corso studio, da approvare
nella struttura didattica di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del
corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012.
Il Coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di
riferimento e il contenuto della SUA-CdS.
Art.4 – Gestione del corso di studio
Il corso di laurea magistrale in Comunicazione e Intelligenza Artificiale afferisce al Dipartimento di Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” quale struttura didattica di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.
Nel corso di studio è istituito un Consiglio di corso di studio a cui spetta il coordinamento e
l’ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dai dipartimenti associati,
secondo quanto previsto dal Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca. Il Consiglio di corso di studio è composto da tutti i docenti del Corso, compresi quelli a contratto, e da un rappresentante degli studenti.
Il Consiglio di corso di studio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
Art.5 – Comitato di Indirizzo
In fase di progettazione (e anche in relazione ai successivi cicli di studio) il CdS assicura un’approfondita
analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento. A tal fine il CdS consulta sistematicamente, le principali parti interessate (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l’utilizzo di studi di settore.
Il CdS prevede un Comitato di Indirizzo formato da docenti e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate,
ecc.), coerente con i profili culturali in uscita, che riflette, approfondisce e fornisce elementi in merito alle
effettive potenzialità occupazionali dei laureati. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno.
Art.6 – Ammissione al Corso
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. Sono previsti specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione dello studente. La verifica del possesso dei requisiti curriculari, nonché dell’adeguatezza della personale preparazione avviene tramite un colloquio di ammissione.
Al momento dell’accesso al Corso di laurea, lo studente dovrà possedere consolidate conoscenze di base a proposito della letteratura, della filosofia, dei processi culturali e comunicativi, della storia e della geografia (con particolare riferimento alla storia contemporanea e alla geografia politica europea); conoscenze del patrimonio letterario, artistico e musicale nazionale ed internazionale. Dovrà inoltre essere informato a proposito delle problematiche relative all’area della comunicazione, della editoria, del giornalismo e della produzione radiotelevisiva. Sono altresì richieste conoscenze e capacità relative alla informatica e alla multimedialità sia in quanto discipline, sia in quanto competenze trasversali agli argomenti trattati.
Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.
L’immatricolazione al Corso di laurea magistrale è consentita senza debiti formativi a chi è in possesso di almeno 60 CFU conseguiti durante il corso di laurea triennale distribuiti in almeno 4 dei seguenti 7 ambiti di raggruppamento dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD):
1 – SSD: INF/01; ING-INF/05; idoneità di Fondamenti di informatica per umanisti; SECS-S/01; SECS-S/05
2 – SSD: L-LIN/01; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/14;
3 – SSD: L-LIN/03; L-LIN/04; L-LIN/05; L-LIN/07; L-LIN/08; L-LIN/09; L-LIN/11;
L-LIN/12; L-LIN/13; L-LIN/14; L-LIN/21;
4 – SSD: M-FIL 01, M-FIL 02; M-FIL 03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-FIL/07;
M-PSI/01;
5 – SSD: M-GGR/01; M-GGR/02; M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04; M-STO/08;
M-DEA/01;
6 – SSD: L-FIL-LET/04; L-FIL-LET/05; L-FIL-LET/09; L-FIL-LET/13; L-FIL-LET/15;
M-STO/09;
7 – SSD: SECS-P/08; SPS/07; SPS/08; SPS/11; L-ART/06; L-ART/07
Art.7 – Programmazione e organizzazione della didattica
Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le
attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell’anno accademico di riferimento.
Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l’eventuale articolazione in moduli, i
settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.
1. A 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale, autoapprendimento o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte dello studente.
2. L’offerta didattica programmata, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo, è
definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall’Ateneo e di norma entro il mese di marzo ed è
approvata dal dipartimento di riferimento. Essa si applica alla coorte di studenti che si immatricola
nell’anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di
orientamento e di tutorato. L’offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno
dell’Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio http://lettere.uniroma2.it/it/corso-laurea/scienzedellinformazione-
della-comunicazione-e-delleditoria e http://editoriaecomunicazione.uniroma2.it/. Per
ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l’eventuale articolazione in moduli, i
settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.
3. Il Consiglio di corso di studio formula annualmente al dipartimento le proprie proposte per l’offerta
didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica,
dal Gruppo del riesame e dal Comitato di Indirizzo. Il dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari,
compresi quelli relativi all’eventuale attribuzione per affidamento e alla nomina dei professori a contratto.
La richiesta di affidamenti e contratti deve essere giustificata da precise esigenze didattiche, dettagliate dal
Consiglio di corso di studio per ogni singolo insegnamento e attività.
4. Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al dipartimento di riferimento, ai sensi
dell’art. 16, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo, la predisposizione del manifesto annuale degli studi (denominato anche Guida didattica) – il Consiglio di corso di studio definisce
nei particolari i contenuti dell’offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove
necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Nel manifesto sono inseriti tutti i dati
indicati dal citato art. 16, comma 3, ivi compresi i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati e
l’orario di ricevimento dei docenti. Ogni docente garantisce altresì la disponibilità di tutte le informazioni
riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di
riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.
5. Il corso di studi renderà note nel manifesto annuale degli studi (Guida didattica) anche le iniziative di
supporto per gli studenti con esigenze specifiche (per esempio studenti fuori sede, stranieri, lavoratori,
diversamente abili, con figli piccoli) e a favore degli studenti disabili, in merito all’accessibilità alle strutture
e ai materiali didattici.
6. Gli insegnamenti curriculari, salvo eccezioni motivate da esigenze di Ateneo, sono impartiti in moduli da
6 o da 12 CFU. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione è determinato in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
Gli insegnamenti possono svolgersi entro un singolo semestre, nell’arco di due semestri o di un intero anno accademico.
7. A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico “carico didattico” per il docente e non siano dunque
mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte. Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Regolamento didattico d’Ateneo, ciascun docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione del docente occorre l’autorizzazione del direttore di dipartimento, sentito il coordinatore. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate al direttore di dipartimento, al coordinatore e agli studenti interessati.
8. Il Consiglio di corso di studio provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti
fra i due semestri dell’anno accademico e lungo l’intero arco della giornata e della settimana; si impegna
inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea di appartenenza,
a evitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti caratterizzanti.
9. La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata. Il programma di esame per i
non frequentanti è uguale a quello per i frequentanti, salvo diverse indicazioni nel manifesto annuale degli
studi (Guida didattica).
10. Relativamente alle attività formative a scelta libera, lo studente può scegliere una qualsiasi attività
formativa tra quelle attivate nell’Ateneo. Il corso di studio può anche consigliare alcune opzioni coerenti
con il progetto formativo.
11. Il Corso di laurea magistrale non prevede propedeuticità vincolanti, ma agli studenti può essere consigliato, in sede di colloquio di ammissione e di tutoraggio, di frequentare e sostenere gli esami secondo un percorso individualizzato che tenga conto del corso di laurea triennale di provenienza.
Art.8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità
Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per
una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati.
In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell’avvio delle attività
didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente
le informazioni inserite nel proprio sito internet.
Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il corso di studio fa
riferimento alla commissione paritetica del dipartimento.
La struttura didattica di riferimento individua il docente responsabile per l’assicurazione della qualità del
corso di studio, che può coincidere con il Coordinatore, che sarà coadiuvato da una apposita commissione comprendente docenti di ruolo, eventuali docenti a contratto e un rappresentante degli studenti.
Art.9 – Piani delle attività formative
1. Per effettuare la prenotazione e sostenere gli esami, gli studenti del primo anno devono essere
in possesso di un piano di studio approvato. Può essere concessa una deroga per gli studenti in attesa della
delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. In attesa
di tale delibera, gli studenti possono comunque presentare un piano di studio provvisorio. Gli studenti degli
anni successivi possono compilare un nuovo piano di studio, che sostituisce quello precedentemente
approvato.
2. Il piano di studio è compilato attraverso il sistema interno di gestione d’Ateneo e inviato
telematicamente a uno dei docenti della Commissione nominata dal direttore del dipartimento, sentito il
coordinatore e approvato dal consiglio di dipartimento. Le scadenze di presentazione dei piani di studio
sono fissate annualmente e pubblicate sul sito istituzionale.
3. Per discipline attivate da altri Corsi di laurea o laurea magistrale, è a carico dello studente l’accertamento
di eventuali condizioni (propedeuticità, conoscenze di lingue ecc.) per il sostenimento del relativo esame.
4. Comunque avvenga la scelta delle discipline, il piano di studio non potrà prevedere più di 11 prove di
esame (oltre alla prova finale e agli esami a scelta dello studente).
5. Alcuni insegnamenti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di corso di studio, potranno essere
mutuati o fruiti da Corsi di laurea triennali dell’Ateneo.
6. Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 120 esclusivamente gli studenti per i
quali si renda necessaria un’integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come
indispensabili ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria.
Art.10 – Verifiche del profitto
1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto, comprensive dei componenti supplenti, sono nominate dal Consiglio di dipartimento di riferimento per il corso di studio, su proposta del coordinatore e sono costituite da almeno due componenti, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento. Per motivi d’urgenza, il direttore può integrare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del consiglio di dipartimento. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell’insegnamento. I cultori della materia sono nominati per un periodo di tre anni e l’incarico è rinnovabile. Per motivi d’urgenza, il direttore del dipartimento può modificare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del consiglio di dipartimento. Almeno due componenti della Commissione devono essere presenti al momento dell’esame.
2. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a
18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime,
attribuire la lode.
3. Gli esami di profitto che prevedano prove di esame integrate di insegnamenti composti da più moduli
coordinati, intestati a diversi titolari, devono svolgersi nello stesso giorno, con la possibilità di fissare date
diverse solo quando almeno una delle prove si svolge in forma scritta e ferma restando la verbalizzazione
congiunta. Alla valutazione complessiva del profitto dello studente concorrono tutti i docenti coinvolti.
4. In ogni anno accademico vengono fissati, di norma, tre appelli per la sessione estiva (giugno/luglio), due
per la sessione autunnale (settembre) e tre per quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio). Gli
appelli devono essere distanziati di almeno 14 giorni l’uno dall’altro e il relativo calendario viene pubblicato
sul sito di Macroarea con congruo anticipo rispetto all’inizio della sessione. Può essere previsto un appello
straordinario nella seconda metà di aprile esclusivamente per coloro che presentano domanda di laurea
per il mese di maggio (ultima sessione straordinaria) e devono sostenere l’ultimo esame. Nella
programmazione degli appelli il docente fisserà il primo appello di ciascuna sessione nei limiti temporali
previsti per consentire allo studente la presentazione della domanda di laurea.
5. I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni singolo docente, per ogni insegnamento
e attività formativa, nelle Schede di insegnamento pubblicate sul sito del Corso di laurea.
6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di
studi, lo studente deve risultare in regola con le norme relative all’iscrizione, con le eventuali
propedeuticità del corso di studi e con l’accertamento della frequenza, ove richiesta.
Art.11 – Prova finale
Per sostenere la prova finale del corso di laurea magistrale lo studente deve avere superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi, le eventuali prove di idoneità ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito120 CFU, come da ordinamento didattico del corso stesso.
Alla prova finale per il conseguimento della Laurea magistrale sono attribuiti 12 CFU. Essa consiste nella discussione pubblica di una tesi elaborata in modo originale, costituita da un lavoro scritto o da un elaborato multimediale assegnato, di norma, da uno dei docenti del Corso di Laurea magistrale titolare di un insegnamento del quale lo studente abbia conseguito almeno 6 CFU, su tematiche connesse al suo settore scientifico disciplinare.
Lo studente discuterà la propria tesi davanti a una Commissione formata in prevalenza da docenti del Corso di Laurea a cui, occasionalmente, possono essere aggiunti relatori e correlatori non afferenti al Corso di Laurea stesso, ma provenienti da altre strutture universitarie o dal mondo del lavoro. La commissione, seguendo l’art. 15, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo, è formata da sette componenti. I componenti effettivi e supplenti della Commissione sono nominati dal direttore del dipartimento di riferimento, su proposta del coordinatore.
La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi in modo proporzionato all’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi specifici previsti dal Corso di laurea; il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i crediti della media ponderata. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti e può, con giudizio unanime, concedere al candidato la lode, qualora la votazione raggiunga 110/110.
Il calendario delle prove finali prevede di norma sei sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti.
La tesi di laurea deve essere richiesta dallo studente durante il secondo anno di corso, e precisamente in un periodo compreso fra i sei e i dodici mesi dalla data prevista per la discussione. Lo studente ha a disposizione un apposito modulo da consegnare al Coordinatore del Corso di Laurea, recante l’argomento della tesi, il SSD di riferimento e la firma del relatore. Nel caso che la ‘finestra’ cronologica per la discussione della tesi non sia rispettata (nel caso cioè che siano trascorsi meno di sei mesi o più di un anno dalla data di assegnazione) la tesi dovrà essere riassegnata.
Le modalità di stesura e presentazione dell’elaborato di tesi, si tratti di un elaborato cartaceo (in forma di libro) o di un prodotto multimediale, sono oggetto di specifiche norme, a disposizione dei laureandi presso il sito del Corso di laurea magistrale. Inoltre, sul sito del Corso di laurea sono indicate le regole compilazione e di impaginazione della prova finale.
Art.12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento
crediti
Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell’Ateneo, i trasferimenti
da altro ateneo, le abbreviazioni di corso ed il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo studente
sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella
Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento, sentito il Coordinatore, delibera sulle singole richieste, valutando i crediti acquisiti e riconoscendo, ai sensi delle leggi vigenti, eventuali idoneità nel caso di titoli conseguiti in Atenei stranieri.
Il numero dei crediti riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di laurea, è determinato come segue:
a) a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 crediti, o 6 crediti nel caso di corsi “semestrali”;
b) a corsi espressi secondo lo European Credit Transfer System (tra cui quelli del nuovo ordinamento universitario italiano) sono assegnati i crediti previsti;
c) le attestazioni di esami sostenuti senza l’indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 6 ore di lezione;
d) le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere valutate solo fra le “altre attività formative”.
e) in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell’esame.
Nel caso di accesso di studenti provenienti da Paesi extra UE, una Commissione didattica appositamente istituita procederà alla valutazione dei percorsi formativi dei candidati e al riconoscimento di crediti formativi coerenti con la tabella dell’ordinamento didattico.
Per facilitare la compilazione del piano di studio, il Consiglio può arrotondare i CFU risultanti dal calcolo matematico.
Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 lo studente sarà iscritto al secondo anno.
Lo studente può ottenere il riconoscimento di CFU relativi ad attività di stages e tirocini (per le quali è attivo presso la Macroarea l’Ufficio tirocini), partecipazione a convegni e ad iniziative formative direttamente professionalizzanti. Prima d’intraprendere tale attività, qualora non si tratti di iniziative direttamente promosse dal Corso di Studio o da esso già riconosciute, lo studente è tenuto a chiedere al Consiglio di Dipartimento un giudizio preventivo di conformità tra il carattere di essa
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e gli sbocchi professionali del Corso di laurea, presentando una sufficiente documentazione sulle attività che saranno svolte. Il Consiglio, sentito il Coordinatore, si riserva la facoltà di giudicare liberamente anche nel caso che le attività siano poste nel quadro di convenzioni di Ateneo o vengano regolarmente riconosciute da altri Corsi di laurea. Alla fine dell’attività lo studente deve chiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un’adeguata certificazione, sulla base della quale il Consiglio delibererà l’assegnazione dei relativi CFU (di norma di 1 per 25 ore di lavoro, senza comunque eccedere il numero di 6 CFU). La registrazione nella carriera dello studente avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per la relativa tipologia di attività formativa.
Art.13 – Studenti a tempo parziale
Lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non
poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell’impegno, può
scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare
gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe
contributiva del corso di studio.
La scelta del tempo parziale è irrevocabile, mentre gli studenti già iscritti a tempo pieno possono optare per
quello a tempo parziale.
È possibile richiedere l’opzione al tempo parziale all’inizio di ogni anno accademico dopo essersi
immatricolati o iscritti ad anni successivi. Il termine ultimo per esercitare l’opzione sia per gli studenti che si
immatricolano, sia per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi è fissato di norma al 31 dicembre di
ogni anno.
Al termine del suddetto periodo lo studente viene collocato in fuori corso con regime a tempo parziale. Per
maggiori dettagli sulle tasse e i contributi previsti consultare la Guida dello Studente di Ateneo.
Art.14 – Mobilita degli studenti e opportunità all’estero
1. Per l’organizzazione di periodi di mobilità internazionale il corso di studi usufruisce dell’assistenza
dell’Ufficio Erasmus della Macroarea di Lettere e Filosofia. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le
diverse opportunità previste per gli studenti sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e
vengono continuamente aggiornate.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo studente all’interno di programmi di mobilità
internazionale è regolato dall’art. 27, commi 3 e 4 del Regolamento didattico di Ateneo. Al termine del suo
soggiorno, lo studente deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all’estero e del
programma svolto in coerenza con il learning agreement preventivamente approvato, delle eventuali prove
sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Il
Consiglio di dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente con il
learning agreement, ratifica il riconoscimento dei crediti conseguiti. Qualora i crediti acquisiti si riferiscano
a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il consiglio di dipartimento di riferimento ne stabilisce
l’eventuale riconoscimento.
Tutti i crediti formativi acquisiti dallo studente durante il periodo di studio svolto all’Estero – all’interno di
accordi tra Atenei europei – devono essere accettati dall’Università di appartenenza dello studente senza
richiesta di lavoro addizionale da parte dello studente e senza ulteriori esami di verifica
Art.15 – Opportunità per gli studenti
L’Ateneo promuove numerose opportunità agli studenti iscritti tra le quali borse di studio, premi per
merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di
istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre
adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all’indirizzo http://web.uniroma2.it.
Art.16 – Orientamento e tutorato
1. Il coordinatore assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l’attività di tutorato svolta
all’interno del corso di studi e la disciplina dell’orientamento dettata dall’apposito Regolamento di Ateneo.
2. L’attività di tutorato, secondo le finalità stabilite dall’art. 28 del Regolamento didattico di Ateneo e sotto
la responsabilità del coordinatore, è normalmente svolta per ciascuno studente dai docenti nell’ambito
delle attività dei corsi. In ogni caso, a ogni studente è assegnato un tutor personale, scelto tra i docenti del Corso di laurea, che lo accompagnerà in tutto il suo percorso, compresa la compilazione dei piani di studio, per i quali lo studente potrà rivolgersi anche alla Commissione di cui all’art. 9.
3. I docenti, anche per garantire l’efficacia e la continuità dell’azione di orientamento e tutorato, assicurano
di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e
il 15 giugno. È possibile in casi particolari, su richiesta dell’interessato al direttore del dipartimento e dietro
approvazione del coordinatore, dare cadenza quindicinale all’orario di ricevimento. I docenti comunicano
sul sito istituzionale indicato dalla Macroarea l’orario di ricevimento e le eventuali sospensioni,
preventivamente autorizzate dal direttore del dipartimento quando riguardano due o più settimane
consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale. I docenti garantiscono comunque la loro
disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell’orario di ricevimento e rispondono
tempestivamente alle e-mail degli studenti.
4. È attivo presso la Macroarea lo “sportello orientamento studenti”, che fornisce supporto tecnico per la
compilazione del piano di studio e assistenza didattica.
5. Il corso di studio partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento
in ingresso organizzate dalla struttura di raccordo della Macroarea in collaborazione con l’Ateneo.
Art.17 – Tirocini curriculari e placement
1. Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal corso di studio per la gestione delle attività di
tirocinio curriculare e di placement, volte a facilitare l’incontro tra i suoi studenti e laureati e il mondo del
lavoro, sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.
Art.18 – Obblighi degli studenti
Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni
impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell’attività didattica e amministrativa.
Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell’Ateneo, nel rispetto
del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre
istituzioni nazionali e internazionali.
Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni
vigenti e dallo Statuto di Ateneo.
Documenti
- Regole di compilazione tesi (PDF, 148KB)
- Modulo assegnazione tesi (PDF, 53KB)
- Modello per impaginazione tesi (ODT, 68KB)